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Dal 1 Gennaio 2004 è entrato in vigore in Italia il
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
(DLG 196/03). La nuova normativa sostituisce tutte le
precedenti leggi, decreti e regolamenti in materia;
e interessa chiunque tratti dati personali (Aziende,
imprese individuali, ditte, studi professionali, banche,
assicurazioni, e ogni altra categoria pubblica e privata
di qualsiasi dimensione).
PRIVACY: SEMPLIFICAZIONI PER LE PMI
Autocertificazione sostitutiva della redazione
del DPS
L'art. 29 del Decreto Legge, 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.08, n.
133 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.8.08), legittima
le protratte e ripetute rivendicazioni specie delle
p.m.i., volte a maggior semplificazione degli adempimenti
di tutela della privacy, intervenendo sugli articoli
34 e 38 del Codice, rispettivamente in tema di redazione
del "Documento programmatico sulla sicurezza"
e di "notificazione":
- Sulla redazione del D.P.S.
L'art. 29, primo comma, del decreto legge aggiunge,
all'art. 34.1 del Codice, un "art. 1-bis"
in forza del quale è esonerato dalla redazione
del DPS il titolare che tratta gli unici dati sensibili
costituiti:
a) dallo stato di salute o malattia dei propri
dipendenti e collaboratori anche a progetto senza
indicazione della relativa diagnosi;
b) ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali
o a carattere sindacale.
In tale ipotesi il complesso adempimento del DPS
è sostituito da quello più semplice,
ma non meno vincolante, di un'"autocertificazione"
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000),
nella quale il titolare attesti:
1) il trattamento soltanto dei dati sensibili
suddetti;
2) l'osservanza delle misure di sicurezza richieste
dal Codice e dall'Allegato B.
L'art. 29 secondo comma, prevede che, entro 2 mesi dall'entrata
in vigore della legge di conversione del decreto legge,
il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione
normativa, adotti un provvedimento che, in riferimento
ai suddetti trattamenti di dati sensibili e comunque
ai trattamenti effettuati "per correnti finalità
amministrative e contabili" - in particolare presso
piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani
- individui modalità semplificate di applicazione
del Disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice.
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