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Dal 1 Gennaio 2004 è entrato in vigore in Italia il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (DLG 196/03). La nuova normativa sostituisce tutte le precedenti leggi, decreti e regolamenti in materia; e interessa chiunque tratti dati personali (Aziende, imprese individuali, ditte, studi professionali, banche, assicurazioni, e ogni altra categoria pubblica e privata di qualsiasi dimensione).

PRIVACY: SEMPLIFICAZIONI PER LE PMI

Autocertificazione sostitutiva della redazione del DPS
L'art. 29 del Decreto Legge, 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.08, n. 133 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.8.08), legittima le protratte e ripetute rivendicazioni specie delle p.m.i., volte a maggior semplificazione degli adempimenti di tutela della privacy, intervenendo sugli articoli 34 e 38 del Codice, rispettivamente in tema di redazione del "Documento programmatico sulla sicurezza" e di "notificazione":

  • Sulla redazione del D.P.S.
    L'art. 29, primo comma, del decreto legge aggiunge, all'art. 34.1 del Codice, un "art. 1-bis" in forza del quale è esonerato dalla redazione del DPS il titolare che tratta gli unici dati sensibili costituiti:

    a) dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto senza indicazione della relativa diagnosi;

    b) ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

    In tale ipotesi il complesso adempimento del DPS è sostituito da quello più semplice, ma non meno vincolante, di un'"autocertificazione" (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), nella quale il titolare attesti:

    1) il trattamento soltanto dei dati sensibili suddetti;

    2) l'osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice e dall'Allegato B.


L'art. 29 secondo comma, prevede che, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, adotti un provvedimento che, in riferimento ai suddetti trattamenti di dati sensibili e comunque ai trattamenti effettuati "per correnti finalità amministrative e contabili" - in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani - individui modalità semplificate di applicazione del Disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice.